DIFFERENZE TRA 104 E INDENNITÀ DI FREQUENZA
-La legge 104/92 è la legge che tutela le persone con handicap e i loro diritti. Può usufruire dei benefici della legge 104 chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare uno svantaggio sociale o di emarginazione (legge 104 art. 3, comma 1).
Quindi in un minore per ottenere la legge 104, devono essere presenti 3 fattori contemporaneamente:
una minorazione fisica , psichica (un ritardo mentale) o sensoriale ( un grave deficit di vista o udito);
una difficoltà di apprendimento o di relazione causata dalla minorazione; una situazione di svantaggio sociale o emarginazione determinata dalla minorazione e dalle sue conseguenze su apprendimenti e relazioni.
Può essere riconosciuta una situazione grave o gravissima
Nella prima situazione “art. 3 comma 1” della legge 104
la scuola, avvertita dalla famiglia, assegnerà un quarto dell’orario di un insegnante di sostegno. Cioè 6 ore alla scuola d’infanzia, cinque e mezzo alla primaria, 4 e mezzo alla secondaria. L’insegnante di sostegno ha, di norma, sostenuto un corso di specializzazione: nei fatti accade che si nominano anche supplenti non specializzati, e che non garantiscono continuità per gli anni successivi al primo
Nella seconda situazione la legge 104 prevede inoltre un’ulteriore condizione definita “handicap in situazione di gravità” (articolo 3, comma 3). Tale stato, secondo la normativa, si verifica “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”. In questo caso l’alunno ha diritto ad un rapporto 1 a 1, cioè all’orario completo di un docente di sostegno: 25 ore all’infanzia, 22 alla primaria, 18 alla secondaria. I genitori possono richiedere permessi lavorativi retribuiti, che consistono in 2 ore al giorno fino ai tre anni di vita del bambino, 3 giorni lavorativi al mese in seguito; congedi parentali fino al 12° anno di vita.
Ottenere il riconoscimento 104 per un DSA è difficile. L’INPS non ha prodotto linee guida sui DSA e ogni commissione si regola a proprio modo. Quindi, stando alle statistiche, è molto rara la possibilità che un DSA venga considerato portatore di una difficoltà di apprendimento conseguente a una minorazione fisica o psichica o sensoriale, ed è quasi impossibile ottenere il riconoscimento di handicap in stato di gravità.
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni con disturbi specifici dell’apprendimento, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore
Le diagnosi di Disturbo Specifico di apprendimento di per sé non garantisce il riconoscimento del diritto all’indennità di frequenza.
Per fare richiesta di indennità di frequenza, sarà necessario presentarsi a visita dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità, la quale stabilisce se il bambino rientra nella condizione prevista dalla legge in base al grado di compromissione scolastica ed emotiva causato dal disturbo di apprendimento. A tal proposito è molto importante che la diagnosi riferisca una “difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” (Legge 289/90).
Come chiedere il riconoscimento della L.104
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Recarsi presso il proprio medico curante il quale deve compilare un certificato telematico con la richiesta di visita medica presso la Commissione Asl che stabilirà il tipo di handicap.
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Il medico curante deve rilasciare all’interessato una ricevuta della richiesta effettuata on line dal proprio medico.
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Entro 90 gg recarsi a un patronato e fare richiesta di visita all’INPS in via telematica (verrà richiesto un codice presente nella ricevuta del medico curante)
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La procedura darà la data della visita che sarà effettuata entro 30 gg
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L’interessato, dopo la visita, riceverà a casa la comunicazione dell’esito della stessa dall’INPS.
Per richiedere l’indennità di frequenza non è necessario
il riconoscimento della legge 104.
L’indennità di frequenza è stata introdotta con la legge 289 nel 1990, questa è un beneficio economico riservato ai minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età.
Un soggetto può ottenere entrambi i riconoscimenti, poiché l’uno non esclude l’altro, i casi possono essere:
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si può avere il riconoscimento 104 e non usufruire di indennità di frequenza;
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non avere il riconoscimento 104 ma usufruire di indennità di frequenza.
Da qualche anno si possono presentare insieme le richieste di indennità di frequenza e di riconoscimento 104. E anche la visita si svolge in contemporanea.